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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1406 — Militari stranieri

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Art. 1406. Militari stranieri 1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. 2. Agli anzidetti militari non e' corrisposta la pensione straordinaria di cui all'articolo 1921.

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