Decreto legislativo 66/2010
Art. 1386 — Ricusazione
Art. 1386. Ricusazione 1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina. 2. I componenti ricusati sono sostituiti.
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