Decreto legislativo 66/2010
Art. 1372 — Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare
Art. 1372. Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare 1. E' consentito l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nota all'art. 1372: - Il testo dell'art. 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».
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