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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1367 — Presentazione dei militari puniti

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Art. 1367. Presentazione dei militari puniti 1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati. 2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorita'.

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