Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1355
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1355 — Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1355parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1355. Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravita' della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'eta', e l'anzianita' di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidivita'. 4. Nel caso di concorso di piu' militari nella stessa infrazione disciplinare e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in grado o, a parita' di grado, al piu' anziano. 5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante piu' trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, e' inflitta un'unica punizione in relazione alla piu' grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1354 Art. 1356 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.