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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1344 — Militare ferito

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1344parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1344. Militare ferito 1. Al militare caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e al militare caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite o per lesioni dovute a operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidita' riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia se gia' compreso in aliquote di ruolo di militari da valutare e se ha ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 1342, comma 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1335. 2. Al militare che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1, risulti nel nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 1342.

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