Decreto legislativo 66/2010
Art. 1330 — Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilita' accertata
Art. 1330. Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilita' accertata 1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilita', e la irreperibilita' accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilita'.
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