Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1311
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1311 — Avanzamento degli appuntati e carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1311parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1311. Avanzamento degli appuntati e carabinieri 1. Ai carabinieri che hanno compiuto cinque anni di servizio, e' conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, sentito il parere della competente commissione permanente di avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1310 Art. 1312 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.