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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1308 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1308parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1308. Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi. 2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

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