Decreto legislativo 66/2010
Art. 1308 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare
Art. 1308. Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi. 2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
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