Decreto legislativo 66/2010
Art. 1296 — Avanzamento a sottotenente
Art. 1296. Avanzamento a sottotenente 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemerenze d'istituto nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le norme di cui agli articoli 1062 e 1063.
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