Decreto legislativo 66/2010
Art. 1294 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli
Art. 1294. Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo sono determinati in un anno di comando di stazione, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con facolta' di delega, in base alle esigenze di impiego del personale.
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