Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1274
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1274 — Condizioni particolari per l'avanzamento

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1274parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1274. Condizioni particolari per l'avanzamento 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1273 Art. 1275 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.