Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1243
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1243 — Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1243parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1243. Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali 1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. 3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre: a) se tenenti, otto anni di anzianita' nel grado. Tale periodo e' ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare; b) se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1242 Art. 1244 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.