Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1196
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1196 — Periodi di permanenza minima nel grado

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1196parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1196. Periodi di permanenza minima nel grado 1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 1) 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado; 2) 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado; 3) 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni; c) colonnello: 5 anni; d) brigadiere generale: 2. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; b) tenente: 6 anni; c) capitano: 10 anni; d) maggiore: 4 anni.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1195 Art. 1197 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.