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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1116 — Promozioni a scelta nel grado superiore

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Art. 1116. Promozioni a scelta nel grado superiore 1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 20 o 21 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 21 promozioni il primo anno; 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno; c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione; d) 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

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