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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1112 — Promozioni a scelta nel grado superiore

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1112parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1112. Promozioni a scelta nel grado superiore 1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 10 o 11 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno; b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione; c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e il terzo anno; d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni due anni. Il ciclo di due anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno. 3. Le promozioni da attribuire a maggiore generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

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