Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1108
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1108 — Promozioni a scelta nel grado superiore

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1108parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1108. Promozioni a scelta nel grado superiore 1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 12 da attribuire a capitani; b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione; d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1107 Art. 1109 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.