Decreto legislativo 66/2010
Art. 1108 — Promozioni a scelta nel grado superiore
Art. 1108. Promozioni a scelta nel grado superiore 1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate: a) 12 da attribuire a capitani; b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione; d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno.
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