Decreto legislativo 66/2010
Art. 1101 — Articolazione della carriera
Art. 1101. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate: a) sottotenente; b) tenente: 564; c) capitano: 875; d) maggiore: 397; e) tenente colonnello: 809; f) colonnello: 560; g) generale di brigata: 127; h) generale di divisione: 48; i) generale di corpo d'armata: 23; l) generale. 2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo e' di 3.403 unita'. 3. Nell'organico dei generali di corpo d'armata e' compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, puo' disporre il passaggio di una unita' del volume organico al corrispondente grado dell'Arma trasporti e materiali.
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