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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1099 — Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1099parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1099. Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di <<a disposizione>>, che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico. 3. L'avanzamento si effettua a scelta. 4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di <<a disposizione>> anche nel nuovo grado. 5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita') degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

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