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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1094 — Attribuzione dei gradi di vertice

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1094parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1094. Attribuzione dei gradi di vertice 1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio. 2. La promozione al grado di generale o ammiraglio puo' essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1. 3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni. 4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati d'autorita' fino al termine del mandato.

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