Decreto legislativo 66/2010
Art. 1070 — Promozioni degli ufficiali
Art. 1070. Promozioni degli ufficiali 1. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
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