Decreto legislativo 66/2010
Art. 1067 — Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali
Art. 1067. Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare: 1) se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; c) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: 1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. 2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell'ordine di graduatoria di merito. 3. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. 4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. 5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
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