Decreto legislativo 66/2010
Art. 1065 — Ufficiali giudicati non idonei
Art. 1065. Ufficiali giudicati non idonei 1. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, se idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 2. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
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