Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1042
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1042 — Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1042parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1042. Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede; b) da un generale di divisione; c) da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1041 Art. 1043 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.