Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1031
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1031 — Modalita' di avanzamento

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1031parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1031. Modalita' di avanzamento 1. L'avanzamento dei militari ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) a scelta per esami; d) per meriti eccezionali; e) per benemerenze d'istituto. 2. L'avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 3 L'avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalita' e i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale. 4. L'avanzamento per benemerenze d'istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1030 Art. 1032 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.