Decreto legislativo 66/2010
Art. 102 — Organizzazione operativa dell'Esercito italiano
Art. 102. Organizzazione operativa dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona. 2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: a) il 1° Comando delle forze di difesa; b) il 2° Comando delle forze di difesa; c) il Comando delle truppe alpine; d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano; e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano; f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida; g) il Comando dei supporti. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
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