Decreto legislativo 66/2010
Art. 1010 — Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento
Art. 1010. Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) 65 anni se ufficiale superiore; b) 62 anni se ufficiale inferiore.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.