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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1010 — Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento

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Art. 1010. Cessazione dell'appartenenza alla riserva di complemento 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) 65 anni se ufficiale superiore; b) 62 anni se ufficiale inferiore.

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