Decreto legislativo 178/2009
Art. 18 — Diritti di proprieta' intellettuale ed attivita' per conto terzi
Art. 18. Diritti di proprieta' intellettuale ed attivita' per conto terzi 1. Su proposta del Presidente, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attivita' istituzionali in base alla normativa vigente. 2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
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- D.L. 80/06 — Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubblicautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 18, comma 1.
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