Decreto legislativo 81/2008
Art. 84 — Protezioni dai fulmini
Art. 84. Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
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