Decreto legislativo 81/2008
Art. 56 — Sanzioni per il preposto
Art. 56. Sanzioni per il preposto 1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f); b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d); c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
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- D.L. 146/10 — Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenzautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera e-quater)) la modifica dell'art. 56, comma 1, lettera a).
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