Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 81/2008Art. 33
Decreto legislativo 81/2008

Art. 33 — Compiti del servizio di prevenzione e protezione

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/33parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 81/2008 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32 Art. 34 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.