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Decreto legislativo 81/2008

Art. 233 — Campo di applicazione

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/233parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 233. Campo di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita' nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivita' lavorativa.

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