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Decreto legislativo 81/2008

Art. 124 — Deposito di materiali sulle impalcature

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/124parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature 1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

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