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Decreto legislativo 81/2008

Art. 107 — Definizioni

ELI /it/decreto-legislativo/2008/04/09/81/art/107parte di Decreto legislativo 81/2008
Art. 107. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

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