Decreto legislativo 206/2007
Art. 54 — Esercizio dell'attivita'
Art. 54. Esercizio dell'attivita' 1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto. 2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
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