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Decreto legislativo 206/2007

Art. 42 — Formazione di odontoiatra specialista

ELI /it/decreto-legislativo/2007/11/09/206/art/42parte di Decreto legislativo 206/2007
Art. 42. Formazione di odontoiatra specialista 1. L'ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 41. 2 Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43. 3. La formazione dell'odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'. 4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina.

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