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Decreto legislativo 206/2007

Art. 14 — Cooperazione tra autorita' competenti

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Art. 14. Cooperazione tra autorita' competenti 1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorita' di cui all'articolo 5. 2. Le autorita' di cui all'articolo 5 provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

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