Decreto legislativo 163/2006
Art. 94 — Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti 1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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