Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 163/2006Art. 81
Decreto legislativo 163/2006

Art. 81 — Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/12/163/art/81parte di Decreto legislativo 163/2006
Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sara' applicato per selezionare la migliore offerta. 3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 163/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 80 Art. 82 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.