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Decreto legislativo 163/2006

Art. 52 — Appalti riservati (art

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/12/163/art/52parte di Decreto legislativo 163/2006
Art. 52. Appalti riservati (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17) 1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravita' del loro handicap, non possono esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

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