Decreto legislativo 163/2006
Art. 213 — Porti e aeroporti (art
Art. 213. Porti e aeroporti (art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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