Decreto legislativo 163/2006
Art. 195 — Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
Art. 195. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa 1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196, le disposizioni: - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); - della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); - della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di progetto); - della parte IV (contenzioso); - della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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