Decreto legislativo 163/2006
Art. 193 — Obbligo di comunicazione (art
Art. 193. Obbligo di comunicazione (art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorita', nonche' alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 32/04 — Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'aautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), nel modificare l'art. 216, comma 27-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U.…
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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