Decreto legislativo 163/2006
Art. 135 — Risoluzione del contratto per reati accertati (art
Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, l'opportunita' di procedere alla risoluzione del contratto. 2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nota all'art. 135: - Per l'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si veda nelle note art. 38.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 3/01 — Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle autoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 135, comma 1.
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