Decreto legislativo 163/2006
Art. 126 — Ambito di applicazione (art
Art. 126. Ambito di applicazione (art. 14, legge n. 109/1994) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo. 2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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