Decreto legislativo 163/2006
Art. 120 — Collaudo
Art. 120. Collaudo 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalita' di verifica della conformita' delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. 2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalita' ordinarie e semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente codice.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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