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Decreto legislativo 163/2006

Art. 104 — Mezzi di comunicazione (art

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/12/163/art/104parte di Decreto legislativo 163/2006
Art. 104. Mezzi di comunicazione (art. 71, direttiva 2004/18) 1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione. 2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrita' dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza; b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nota art. 104: - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 3.

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