Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 152/2006Art. 62
Decreto legislativo 152/2006

Art. 62 — competenze degli enti locali e di altri soggetti

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/62parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 62. (competenze degli enti locali e di altri soggetti) 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 61 Art. 63 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.