Decreto legislativo 152/2006
Art. 50 — adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali
Art. 50. (adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche' le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi Allegati.
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