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Decreto legislativo 152/2006

Art. 318 — norme transitorie e finali

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/318parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 318. (norme transitorie e finali) 1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003. 2. Sono abrogati: a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5; b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell'assolvimento delle responsabilita' ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto. 4. Quando un danno ambientale riguarda o puo' riguardare una pluralita' di Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si e' invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro puo' raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e puo' cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misur e di prevenzione o riparazione. Nota all'art. 318: - La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante «Responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143.

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